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A dieci anni dall'entrata in vigore del nuovo processo penale
minorile, il volto della Giustizia Minorile ed in particolare del sistema
dei Servizi Minorili è cambiato radicalmente.
Aderendo, infatti, alle raccomandazioni internazionali sul trattamento della
devianza minorile (regole minime di Pechino per l'amministrazione della
Giustizia Minorile del 1985, Convenzione di New York del 1989), il nuovo
codice di procedura penale per i minorenni ha modificato radicalmente la
posizione del minore all'interno del processo, le modalità della
giustizia di rispondere al fatto reato, la funzione stessa della risposta
di giustizia correlata non soltanto all'esigenza di controllo determinata
dall'allarme sociale destato dal reato stesso, ma anche all'altra esigenza,
sentita fortemente dal legislatore, di non nuocere al minore attraverso
il processo penale e di "non interrompere i processi educativi in atto".
Necessità, quindi, di non interrompere i processi educativi che costituisce
il leit-motiv di tutto il nuovo processo e rappresenta anche una delle spinte
forti per le quali noi oggi ci troviamo qui*.
Se diamo uno sguardo ai "numeri" della devianza minorile non possiamo fare
a meno di constatare che, con l'introduzione del nuovo processo penale per
i minorenni:
- è cambiato il rapporto tra minori privati della
libertà personale e minori denunciati. Nel 1989 infatti il numero
dei minorenni che entravano in un carcere corrispondeva al 19.11% dei
minori denunciati (il cui numero era 29144). Appena l'anno prima il rapporto
percentuale era del 34.52%. Nel 97, invece, il rapporto tra denunciati
ed entrati in Istituto penale è stato pari al 4.36%. Siamo quindi
passati dal 34,52% al 4.36%. Solo questa piccola parte di ragazzi conosce
la realtà del carcere, gli altri minorenni che hanno commesso un
reato non vengono privati della libertà personale, ma se è
il caso vengono sottoposti a misure cautelari non detentive o misure alternative
e sostitutive della detenzione;
- nel panorama della devianza minorile è cambiato
anche il rapporto tra minori italiani e stranieri: nell'89 i minori stranieri
erano il 14.2% dei denunciati e il 33.5% di quelli che entravano in carcere;
nel 97 gli stranieri hanno rappresentato il 25.8% dei denunciati ed il
50.4% degli ingressi in Istituti penali;
- all'interno degli Istituti penali è inoltre mutato
il rapporto tra minori in attesa di giudizio e minori in espiazione di
pena. Almeno per ciò che concerne gli italiani, il nuovo processo
ha, infatti, determinato il raggiungimento dell'obiettivo di evitare ad
una grossa fetta di minori la permanenza in carcere nella fase che precede
il giudizio.
Tali cambiamenti sono dovuti per un verso alla forte immigrazione
di minori provenienti dall'area mediterranea, privi delle più elementari
risorse e pertanto facile preda delle organizzazioni criminali e dall'altro
ai cambiamenti introdotti dalla nuova normativa che interviene, come è
noto:
- prevedendo l'introduzione di misure diverse dalla custodia
cautelare ("permanenza in casa", "collocamento in comunità", "prescrizioni")
e applicando il principio della residualità della detenzione nella
fase che precede il giudizio;
- introducendo un nuovo servizio minorile, quale il C.P.A,
con funzione di filtro e finalizzato ad evitare laddove possibile, il
contatto del minore con la struttura carceraria. L'idea del legislatore
è che l'impatto con il carcere, con le sue regole, esplicite ed
implicite è comunque traumatico per il minorenne e deve essere
evitato in tutti i casi in cui ciò è possibile;
- prevedendo due nuovi istituti quali il proscioglimento
per irrilevanza del fatto (art.27) e la sospensione del processo e messa
alla prova (art.28) che consentono la rapida fuoriuscita del minore dal
circuito penale.
Il carcere, come risposta di giustizia limitata soltanto ai
casi particolarmente complessi o per i quali ogni altra misura sperimentata
si è rivelata fallimentare o, infine, per i quali, come nel caso
degli stranieri, non esistono nel contesto di vita le risorse necessario
ad applicare misure diverse dalla privazione della libertà personale,
ha prodotto la necessità di modificare radicalmente la metodologia
dell'intervento dei servizi minorili. Quest'ultimo, infatti, ha luogo solo
residualmente nella struttura chiusa rappresentata dal carcere mentre per
un numero di minori sempre crescente deve invece essere attuato nell'ambiente
di vita del ragazzo; in un'ottica sistemica, l'intervento penale dei servizi,
deve tenere in debita considerazione le risorse personali familiari e sociali
del minore, deve essere inserito in un lavoro che vede i servizi minorili
dell'Amministrazione della Giustizia come nodi della rete più ampia
dei servizi che si occupano del minorenne; deve utilizzare competenze di
più professionalità afferenti a diverse istituzioni pubbliche
e private; deve sfruttare al meglio l'importante risorsa costituita dal
privato sociale e dal volontariato.
La metodologia oggi usata prevede, inoltre, il lavoro per progetti e, conseguentemente,
l'utilizzo di un approccio sperimentale nel quale i momenti della verifica
e della valutazione finale rappresentano fasi imprescindibili del lavoro.
Si tratta quindi di un intervento individualizzato che fonda la sua unicità
sulle caratteristiche del minorenne, della sua famiglia, del suo ambiente
di provenienza e sulle risorse che sono sì quelle del ragazzo e della
sua famiglia, ma anche quelle dei servizi presenti nel territorio, siano
essi dello Stato (Giustizia, Scuola, Sanità, ecc.), dell'Ente Locale,
del privato sociale o del volontariato. Non soltanto la misura penale deve
essere ritagliata sul ragazzo, ma conseguentemente il progetto di intervento
è un progetto personalizzato costruito sui bisogni che emergono e
sulle risorse di cui il ragazzo può disporre.
La scommessa sottesa al nuovo processo penale, che fa oggi dell'Italia un
caso così diverso da quello di altri paesi europei, pure per altri
versi attenti ai problemi dei bambini e degli adolescenti, è sì
rivolta al minore e alla sua capacità di attivare processi di responsabilizzazione
e di assunzione di graduale autonomia, ma è rivolta anche ai servizi
che devono accompagnare il ragazzo nel suo percorso di maturazione e di
crescita.
Ecco allora l'importanza per la giustizia minorile di accogliere questa
scommessa avendo al proprio fianco partners "forti", profondamente motivati,
ricchi di notevoli professionalità e con un'articolazione sul territorio
così capillare come il mondo della scuola.
D'altro canto, quello che muove oggi la giustizia minorile verso il potenziamento
dell'interazione con soggetti sociali ad alta specializzazione come la scuola,
non è soltanto una motivazione interna al mondo della giustizia,
ma risponde ad una logica dell'intervento sociale ormai affermatasi a livello
nazionale ed internazionale. Il lavoro per progetti, il forte radicamento
nel territorio, la connessione con partners adeguati, la programmazione
congiunta realizzata attraverso accordi di programma tra soggetti sociali
che hanno obiettivi analoghi fanno, ormai, parte del patrimonio comune e
costituiscono, tra l'altro, requisiti necessari per accedere ai finanziamenti
previsti da normative dello Stato come, per esempio, la L.285 del 1997 o
dal fondo sociale dell'U.E.
D'altra parte, la collaborazione tra la giustizia minorile e la scuola non
è certo una novità: risale a molto prima del nuovo processo
penale per i minorenni, al tempo delle case di rieducazione, dei gabinetti
medico-psicopedagogici. Il mondo della scuola è sempre stato presente
nelle strutture più o meno contenitive che la giustizia negli anni
ha sperimentato per i minorenni che commettono reati. C'è, quindi,
una cultura comune dell'intervento ben strutturata e collaudata all'interno
delle strutture. La novità consiste solo nella volontà, già
in alcune aree del paese posta in essere, di trasferire sul territorio quel
patrimonio di collaborazione sperimentato all'interno degli Istituti penali.
In questo intento gioca certamente a favore il fatto che le esigenze operative
dei Servizi minorili della Giustizia, che discendono dal mutato assetto
del settore penale minorile, si coniughino armonicamente con il processo
trasformativo avviato nel mondo della scuola e con le interessanti prospettive
operative implicite in tale riorganizzazione.
A questo proposito appare fondamentale lo strumento offerto dall'ordinanza
n°455 del Ministero della Pubblica Istruzione che prevede l'istituzione
capillare sul territorio dei Centri Permanenti per l'istruzione e la formazione
in età adulta. Questi, infatti, sono progettati per rappresentare
agenzie scolastiche flessibili, attente ad interpretare e rispondere in
modo articolato e concreto ai bisogni formativi dei soggetti che hanno oltrepassato
l'età dell'obbligo scolastico anche nell'ottica di migliorarne le
prospettive occupazionali.
Appare evidente, quindi, che il target di tali Centri, almeno per i giovani
che hanno 15/21 anni, coincide con l'utenza dei servizi minorili della Giustizia
e che l'obiettivo esplicitato di costituire un luogo per la concertazione
tra scuola e soggetti pubblici e privati che si occupano di formazione
e di attuazione concreta delle attività concordate si incontra ed
è complementare a quello dei servizi minorili di attivare sinergie
volte alla progettazione di programmi di intervento funzionali al reinserimento
dei minorenni che commettono reati.
L'attivazione dei CTP costituisce per i servizi minorili una preziosa risorsa:
per gli Istituti penali, in quanto determina la possibilità di organizzare
moduli formativi integrati tra scuola elementare, media ed attività
di orientamento professionale in grado di rispondere adeguatamente alle
esigenze dei ragazzi, superando la rigidità delle proposte scolastiche
tradizionali che mal si coniugano con la struttura di personalità
e con le risorse culturali in possesso dei minori ristretti.
Rappresenta ancor di più una utilissima risorsa per tutti gli altri
servizi minorili che operano nella cosiddetta area penale esterna perché
può costituire un punto di riferimento essenziale nel lavoro di elaborazione
ed attuazione di progetti di intervento mirato ai minorenni sottoposti a
misure cautelari non detentive, alla misura della sospensione del processo
e messa alla prova, alle misure alternative e sostitutive della detenzione.
Inoltre, nell'ipotesi prevista nel cosiddetto "Progetto 98" dell'Ufficio
Centrale per la Giustizia Minorile di ampliare, laddove necessario, l'intervento
ai minorenni denunciati a piede libero, appare evidente quanto i CTP possano
diventare un punto di riferimento essenziale.
Su questi temi gli operatori della giustizia minorile e della scuola hanno
realizzato un percorso integrato di riflessione, formazione e di crescita
professionale che è servito, tra le altre cose, a promuovere la collaborazione
tra i CTP, per altro non ancora attivati in maniera omogenea su tutto il
territorio nazionale, e i Servizi minorili della Giustizia, ottenendo già
come risultato la definizione, in alcune sedi, di intese finalizzate a valorizzare
al massimo le potenzialità operative di ciascun servizio e di far
lavorare sinergicamente gli operatori.
A questo punto del percorso, appare necessaria la definizione di un modello
operativo comune che costituisca un punto di riferimento utile ad orientare
le collaborazioni tra i Servizi minorili e i Centri territoriali.
Per rendere, inoltre, possibile la definizione di intese a livello locale,
l'Ufficio Centrale per la Giustizia minorile auspica che tutto il lavoro
fino ad ora svolto dagli operatori dei due diversi settori possa produrre
come altissimo risultato quello della sottoscrizione di un documento di
intenti tra le due Amministrazioni che serva da quadro di riferimento all'interno
del quale inserire i singoli progetti locali.
*N.d.r.: Il presente contributo è il testo della relazione
svolta dall'autrice, in qualità di Responsabile della Divisione "Interventi
e Trattamento" dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile al Convegno
nazionale tenutosi a Palermo il 21/05/'99, di cui riferiamo a pagina 56.
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